IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000),
ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
  Vista   la  direttiva  1999/44/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  25 maggio  1999,  su  taluni aspetti della vendita e
delle garanzie dei beni di consumo;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 febbraio 2002;
  Sulla  proposta  dei  Ministri per le politiche comunitarie e delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
            Disciplina della vendita dei beni di consumo

  1.  Dopo  il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III
del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo:
  "1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
  1519-bis  (Ambito  di  applicazione  e  definizioni). - Il presente
paragrafo  disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle
garanzie  concernenti  i beni di consumo. A tali fini ai contratti di
vendita  sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione
nonche'  quelli  di  appalto,  di  opera  e tutti gli altri contratti
comunque  finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare
o produrre.
  Ai fini del presente paragrafo si intende per:
    a) consumatore:  qualsiasi  persona  fisica che, nei contratti di
cui   al   comma  primo,  agisce  per  scopi  estranei  all'attivita'
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
    b) beni  di  consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare,
tranne:
      1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo
altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai
notai;
      2) l'acqua  e il gas, quando non confezionati per la vendita in
un volume delimitato o in quantita' determinata;
      3) l'energia elettrica;
    c) venditore:  qualsiasi  persona  fisica  o giuridica pubblica o
privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o
professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
    d) produttore:   il   fabbricante   di   un   bene   di  consumo,
l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea
o  qualsiasi  altra persona che si presenta come produttore apponendo
sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
    e) garanzia  convenzionale  ulteriore:  qualsiasi  impegno  di un
venditore  o  di un produttore, assunto nei confronti del consumatore
senza   costi   supplementari,   di   rimborsare  il  prezzo  pagato,
sostituire,  riparare,  o intervenire altrimenti sul bene di consumo,
qualora   esso   non  corrisponda  alle  condizioni  enunciate  nella
dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
    f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino
del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
  Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di
beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo,
limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
  1519-ter (Conformita' al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di
consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
  Si  presume  che  i beni di consumo siano conformi al contratto se,
ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
    a) sono  idonei  all'uso al quale servono abitualmente beni dello
stesso tipo;
    b) sono   conformi   alla   descrizione  fatta  dal  venditore  e
possiedono  le  qualita'  del  bene che il venditore ha presentato al
consumatore come campione o modello;
    c) presentano  la  qualita'  e le prestazioni abituali di un bene
dello   stesso   tipo,   che   il  consumatore  puo'  ragionevolmente
aspettarsi,  tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle
dichiarazioni  pubbliche  sulle  caratteristiche  specifiche dei beni
fatte  al  riguardo  dal venditore, dal produttore o dal suo agente o
rappresentante,     in     particolare     nella     pubblicita'    o
sull'etichettatura;
    d) sono   altresi'   idonei   all'uso   particolare   voluto  dal
consumatore  e  che  sia  stato  da  questi  portato a conoscenza del
venditore  al  momento  della  conclusione  del  contratto  e  che il
venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
  Non  vi  e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione
del  contratto,  il  consumatore  era  a conoscenza del difetto o non
poteva  ignorarlo  con  l'ordinaria  diligenza  o  se  il  difetto di
conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
  Il  venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui
al  comma  secondo,  lettera  c),  quando,  in via anche alternativa,
dimostra che:
    a) non   era  a  conoscenza  della  dichiarazione  e  non  poteva
conoscerla con l'ordinaria diligenza;
    b) la  dichiarazione  e'  stata  adeguatamente  corretta entro il
momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile
al consumatore;
    c) la  decisione  di  acquistare  il bene di consumo non e' stata
influenzata dalla dichiarazione.
  Il  difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione
del  bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene
quando  l'installazione  e'  compresa  nel contratto di vendita ed e'
stata  effettuata  dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale
equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito
per  essere  installato  dal consumatore, sia da questo installato in
modo  non  corretto  a  causa  di  una  carenza  delle  istruzioni di
installazione.
  1519-quater   (Diritti   del   consumatore).   -  Il  venditore  e'
responsabile  nei  confronti del consumatore per qualsiasi difetto di
conformita' esistente al momento della consegna del bene.
  In  caso  di  difetto  di conformita', il consumatore ha diritto al
ripristino,   senza   spese,  della  conformita'  del  bene  mediante
riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e
sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione
del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
  Il  consumatore  puo'  chiedere,  a  sua  scelta,  al  venditore di
riparare  il  bene  o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi,
salvo  che  il  rimedio  richiesto  sia  oggettivamente impossibile o
eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
  Ai  fini  di  cui  al  comma terzo e' da considerare eccessivamente
oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli
in confronto all'altro, tenendo conto:
    a) del  valore  che  il  bene  avrebbe se non vi fosse difetto di
conformita';
    b) dell'entita' del difetto di conformita';
    c) dell'eventualita'  che  il  rimedio  alternativo  possa essere
esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
  Le  riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un
congruo  termine  dalla  richiesta  e  non  devono  arrecare notevoli
inconvenienti  al  consumatore, tenendo conto della natura del bene e
dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
  Le  spese  di  cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi
indispensabili  per  rendere conformi i beni, in particolare modo con
riferimento  alle  spese  effettuate  per  la spedizione, per la mano
d'opera e per i materiali.
  Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione
del  prezzo  o  la  risoluzione  del  contratto ove ricorra una delle
seguenti situazioni:
    a) la   riparazione   e   la   sostituzione  sono  impossibili  o
eccessivamente onerose;
    b) il  venditore  non  ha  provveduto  alla  riparazione  o  alla
sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
    c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha
arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
  Nel  determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire
si tiene conto dell'uso del bene.
  Dopo  la  denuncia  del  difetto  di conformita', il venditore puo'
offrire  al  consumatore  qualsiasi  altro rimedio disponibile, con i
seguenti effetti:
    a) qualora  il  consumatore  abbia  gia'  richiesto uno specifico
rimedio,  il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie
conseguenze  in  ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al
comma  sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio
alternativo proposto;
    b) qualora  il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico
rimedio,  il  consumatore  deve  accettare  la proposta o respingerla
scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
  Un  difetto  di  conformita'  di  lieve entita' per il quale non e'
stato  possibile  o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della
riparazione  o  della  sostituzione, non da' diritto alla risoluzione
del contratto.
  1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando
e'  responsabile  nei confronti del consumatore a causa di un difetto
di   conformita'  imputabile  ad  un'azione  o  ad  un'omissione  del
produttore,   di   un  precedente  venditore  della  medesima  catena
contrattuale  distributiva  o  di  qualsiasi  altro intermediario, ha
diritto  di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti
del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta
catena distributiva.
  Il  venditore  finale  che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal
consumatore,   puo'   agire,  entro  un  anno  dall'esecuzione  della
prestazione,  in  regresso  nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
  1519-sexies  (Termini).  -  Il  venditore  e' responsabile, a norma
dell'articolo  1519-quater,  quando  il  difetto  di  conformita'  si
manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
  Il   consumatore   decade   dai   diritti   previsti  dall'articolo
1519-quater,  comma  secondo, se non denuncia al venditore il difetto
di  conformita'  entro  il  termine  di due mesi dalla data in cui ha
scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha
riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
  Salvo  prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che
si  manifestano  entro  sei  mesi dalla consegna del bene esistessero
gia'  a  tale  data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la
natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
  L'azione  diretta  a far valere i difetti non dolosamente occultati
dal  venditore  si  prescrive,  in ogni caso, nel termine di ventisei
mesi  dalla  consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per
l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti
di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di
conformita'  sia  stato  denunciato  entro  due mesi dalla scoperta e
prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
  1519-septies  (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale
vincola   chi   la   offre   secondo   le  modalita'  indicate  nella
dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.
  La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
    a) la  specificazione  che il consumatore e' titolare dei diritti
previsti  dal  presente  paragrafo  e che la garanzia medesima lascia
impregiudicati tali diritti;
    b) in  modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli
elementi  essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e
l'estensione  territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta
e il domicilio o la sede di chi la offre.
  A  richiesta  del  consumatore, la garanzia deve essere disponibile
per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
  La  garanzia  deve  essere redatta in lingua italiana con caratteri
non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
  Una  garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo,
terzo   e  quarto  rimane  comunque  valida  e  il  consumatore  puo'
continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
  1519-octies  (Carattere  imperativo delle disposizioni). - E' nullo
ogni  patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di
conformita',  volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto,
i  diritti  riconosciuti  dal  presente  paragrafo.  La nullita' puo'
essere  fatta  valere  solo  dal  consumatore  e puo' essere rilevata
d'ufficio dal giudice.
  Nel  caso  di beni usati, le parti possono limitare la durata della
responsabilita'  di cui all'articolo  1519-sexies, comma primo, ad un
periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
  E'    nulla    ogni    clausola    contrattuale   che,   prevedendo
l'applicabilita'  al  contratto  di  una  legislazione  di  un  paese
extracomunitario,  abbia  l'effetto  di  privare il consumatore della
protezione  assicurata  dal  presente paragrafo, laddove il contratto
presenti  uno  stretto  collegamento  con  il territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea.
  1519-nonies   (Tutela   in   base  ad  altre  disposizioni).  -  Le
disposizioni  del  presente  paragrafo  non  escludono ne' limitano i
diritti   che   sono   attribuiti   al  consumatore  da  altre  norme
dell'ordinamento giuridico".
 
          Avvertenza:
              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La legge 29 dicembre 2000, n. 422 reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          2000".  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, commi 1 e 3 e
          l'allegato B della suddetta legge:
              "Art.  1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  i  decreti  legislativi  recanti le norme
          occorrenti  per  dare  attuazione  alle  direttive comprese
          negli elenchi di cui agli allegati A e B.
              2. (Omissis).
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  sono  trasmessi, dopo l'acquisizione degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          ed  al  Senato  della  Repubblica  affinche' su di essi sia
          espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione,
          il   parere   delle  Commissioni  competenti  per  materia,
          nonche',  nei  casi  di cui all'art. 2 comma 1, lettera g),
          della  Commissione parlamentare per le questioni regionali;
          decorso  tale  termine,  i  decreti  sono  emanati anche in
          mancanza  di  detto parere. Qualora il termine previsto per
          il  parere  delle  Commissioni  scada nei trenta giorni che
          precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o
          successivamente,  questi  ultimi  sono prorogati di novanta
          giorni".
              "Allegato B - (Art. 1, commi 1 e 3)
              93/104/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del 23 novembre
          1993,   concernente   taluni   aspetti  dell'organizzazione
          dell'orario di lavoro.
              94/45/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del 22 settembre
          1994,  riguardante  l'istituzione  di un comitato aziendale
          europeo   o  di  una  procedura  per  l'informazione  e  la
          consultazione  dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di
          imprese di dimensioni comunitarie.
              96/97/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  20 dicembre
          1996,   che   modifica  la  direttiva  86/378/CEE  relativa
          all'attuazione  del  principio della parita' di trattamento
          tra  gli  uomini  e  le  donne  nei regimi professionali di
          sicurezza sociale.
              1999/5/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature
          radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e
          il reciproco riconoscimento della loro conformita'.
              1999/29/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  22 aprile
          1999,  relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili
          nell'alimentazione degli animali.
              1999/31/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  26 aprile
          1999, relativa alle discariche di rifiuti.
              1999/42/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio,  del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo
          di   riconoscimento   delle  qualifiche  per  le  attivita'
          professionali     disciplinate     dalle    direttive    di
          liberalizzazione   e   dalle   direttive   recanti   misure
          transitorie   e   che   completa  il  sistema  generale  di
          riconoscimento delle qualifiche.
              1999/44/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio,  del  25 maggio  1999,  su  taluni aspetti della
          vendita e delle garanzie dei beni di consumo.
              1999/45/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio,    del    31 maggio    1999,    concernente   il
          ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari  e amministrative degli Stati membri relative
          alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
          dei preparati pericolosi.
              1999/59/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  17 giugno
          1999,  che  modifica  la  direttiva  77/388/CEE  per quanto
          riguarda   il   regime   di  imposta  sul  valore  aggiunto
          applicabile ai servizi di telecomunicazioni.
              1999/62/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio,  del  17 giugno 1999, relativa alla tassazione a
          carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci
          su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
              1999/63/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  21 giugno
          1999,  relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario
          di  lavoro  della  gente di mare concluso dall'Associazione
          armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione
          dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
              1999/64/CE:  direttiva della Commissione, del 23 giugno
          1999,  che  modifica  la  direttiva  90/388/CEE  al fine di
          garantire  che  le  reti  di  telecomunicazioni  e  le reti
          televisive  via  cavo appartenenti ad un unico proprietario
          siano gestite da persone giuridiche distinte.
              1999/70/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  28 giugno
          1999,  relativa  all'accordo  quadro  CES. UNICE e CEEP sul
          lavoro a tempo determinato.
              1999/74/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  19 luglio
          1999,  che  stabilisce  le  norme  minime per la protezione
          delle galline ovaiole.
              1999/79/CE:  direttiva della Commissione, del 27 luglio
          1999,  recante modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che
          fissa  i metodi di analisi comunitari per i controlli degli
          alimenti per gli animali".
              -  La  legge  23  agosto 1988, n. 400 reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri". L'art. 14 della suddetta legge
          cosi' recita:
              "Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica con la denominazione "decreto legislativo" e con
          l'indicazione,  nel  preambolo, della legge di delegazione,
          della  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri e degli
          altri  adempimenti  del procedimento prescritti dalla legge
          di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione.  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.".